Vino, vitigni e nuovi OGM

Perché la deregulation NGT è un problema anche per chi fa vino naturale

In sintesi

Il 17 giugno 2026 il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva il regolamento che deregolamenta le piante ottenute con alcune Nuove Tecniche Genomiche (NGT, ribattezzate “TEA” nella propaganda italiana, nuovi OGM secondo i movimenti sociali). È la fine di venticinque anni di regolamentazione degli OGM basata sul principio di precauzione. Questo articolo spiega perché la questione riguarda direttamente il mondo del vino – comprese le realtà del vino naturale e artigianale – e propone alcune linee di azione, incluse due proposte concrete su cui Crocevia si sta impegnando: l’alleanza tra associazioni del vino naturale e movimenti contadini, e la spinta per le delibere di Comuni e Regioni affinché si dichiarino territori liberi da nuovi OGM/TEA.

Che cosa prevede la nuova norma

Il regolamento approvato a Strasburgo crea due categorie di nuovi OGM. Le piante NGT1 – che secondo le stime comprendono la stragrande maggioranza degli organismi attualmente allo studio – sono caratterizzate dalla modifica di massimo 20 nucleotidi e trattate come “equivalenti ai prodotti della natura” e liberate da ogni obbligo previsto dalla direttiva 2001/18 sugli OGM: niente valutazione del rischio, niente tracciabilità lungo la filiera, niente obbligo di rendere pubblici i metodi di identificazione e rilevamento, niente etichettatura per chi acquista il prodotto finale. Le piante NGT2, con modifiche genetiche più estese, restano invece soggette ad autorizzazione, tracciabilità ed etichettatura, e i singoli Stati potranno ancora vietarne la coltivazione – una facoltà che l’Italia e altri due terzi dei paesi UE hanno finora esercitato per gli OGM transgenici.

Il nodo più delicato riguarda però la proprietà intellettuale. Pur essendo dichiarati “indistinguibili dai prodotti della natura” dal punto di vista della sicurezza, questi organismi restano pienamente brevettabili in quanto prodotti dell’ingegno. Le imprese titolari del brevetto non hanno alcun obbligo di rendere pubblici i metodi per rilevare le proprie modifiche genetiche nei campi altrui: potranno quindi mantenerli riservati e, in caso di sospetta presenza di un tratto brevettato in un vitigno o in una coltura ottenuta per selezione convenzionale, sarà il coltivatore – non l’impresa – a dover dimostrare in tribunale di non aver utilizzato la pianta protetta. È esattamente lo schema che negli ultimi vent’anni ha già colpito agricoltori e piccoli selezionatori di sementi in altri comparti – soprattutto negli Stati Uniti – e che potrebbe estendersi, con lo stesso meccanismo, al mondo della vite.

Il caso specifico del vino

Il settore vitivinicolo aggiunge un ulteriore livello di complicazione, ricostruito recentemente da uno studio di Tilman Reinhardt e Alessandro Monaco (Università di Bayreuth) pubblicato dalla European Journal of Risk Regulation (Cambridge University Press, dicembre 2025). Gli autori mostrano come la nozione di “varietà” – un costrutto giuridico prima ancora che biologico1 – sia regolata da almeno tre corpi normativi distinti che le NGT/TEA mettono in crisi contemporaneamente.

Ai fini della protezione comunitaria delle nuove varietà vegetali (regolamento 2100/942), una varietà si considera “distinta” quando si altera almeno uno dei quarantaquattro descrittori ampelografici standard dell’UPOV (l’accordo intergovernativo che disciplina la proprietà intellettuale delle varietà vegetali). Tra i descrittori troviamo la forma della foglia, la dimensione dell’acino e il colore della buccia, mentre gusto e aroma non rientrano fra questi parametri3. Una modifica genetica effettuata tramite NGT con l’obiettivo di aumentare la resistenza a un fungo, o per introdurre un aroma moscato tramite una singola mutazione “mirata” (un caso già documentato sperimentalmente negli USA), può quindi lasciare la pianta indistinguibile da quella di partenza secondo i criteri legali, pur cambiandone in modo sostanziale il comportamento agronomico o organolettico. Questo potrebbe portare al cumulo di diritti e a maggiori difficoltà di commercializzazione: immaginiamo una varietà coperta da privativa, per la quale si paga una royalty, che improvvisamente è coperta anche da brevetto perché un esemplare è stato geneticamente modificato e i suoi cloni selezionati per esprimere il carattere ingegnerizzato. A quel punto per vendere la pianta occorrerà pagare i diritti di privativa dall’azienda che ha selezionato la varietà e ottenere la licenza dal titolare del brevetto, con la complessità derivante dal fatto che saranno con tutta probabilità enti distinti.

Il secondo corpo normativo, quello sul materiale di propagazione vegetale (direttiva 68/193/CEE4), è ancora più stringente per la vite: solo le varietà e i cloni iscritti ai cataloghi nazionali possono essere certificati e commercializzati, e un clone è definito per legge come progenie vegetativa selezionata a partire da una vite già esistente in vigna5. Una pianta NGT, ottenuta in coltura cellulare di laboratorio, non nasce da questo tipo di selezione: rischia quindi di non essere classificabile né come varietà nuova né come clone di una varietà esistente, restando semplicemente fuori mercato a prescindere dalla sicurezza o dall’utilità agronomica del risultato.

La riforma del regolamento sul materiale di propagazione, attualmente in discussione a Bruxelles (si attende una decisione finale nell’autunno di quest’anno), introduce una categoria di “materiale eterogeneo” che potrebbe in teoria offrire una via d’uscita: questa apertura al materiale eterogeneo offre infatti una possibilità a chi coltiva in biologico di accedere a nuove sementi attraverso le popolazioni evolutive, ma allo stesso tempo apre la porta alla commercializzazione di nuove varietà NGT nel territorio europeo. Nonostante ciò, anche in questo caso – notano Reinhardt e Monaco – il vino ottenuto da vitigni NGT non potrebbe comunque fregiarsi del nome varietale tradizionale (Pinot Nero, Riesling, etc.) senza un cambiamento parallelo nel diritto vitivinicolo vero e proprio, che oggi lega l’uso dei nomi varietali agli stessi registri6.

Fonte: elaborazione delle informazioni contenute nel paper di Reinhardt T, Monaco A. Legal Implications of New Genomic Techniques from Vineyard to Glass: GMO Regulation, Plant Variety Rights, Plant Reproductive Material and Geographical Indications. European Journal of Risk Regulation. 2026;17(2):523-535.Tabella 1. I tre elementi normativi riguardanti il vino messi in difficoltà dalla deregolamentazione degli OGM

I tre elementi normativi riguardanti il vino messi in difficoltà dalla deregolamentazione degli OGM

Riferimento normativo EUDescrizione del riferimentoCosa implica la deregolamentazione
Regolamento 2100/94Una varietà si considera “distinta” quando si altera anche solamente uno dei quarantaquattro descrittori ampelografici standard dell’UPOV. I descrittori non riguardano caratteristiche agronomiche o organolettiche.Le modifiche NGT riguardano caratteristiche agronomiche o organolettiche che non portano ad una nuova varietà “distinta” per il regolamento europeo. Quindi sarà complicato dimostrare come le modifiche genomiche porteranno alla creazione di nuove “varietà” di vite. Tuttavia potrebbero rendere anche brevettata una varietà esistente e coperta da privativa vegetale, causando una sovrapposizione di diritti di proprietà intellettuale e un aumento dei costi per gli agricoltori
Direttiva 68/193/CEESolo le varietà e i cloni iscritti nei cataloghi nazionali possono essere certificati e commercializzati, e un clone è definito per legge come progenie vegetativa selezionata a partire da una vite già esistente in vigna.Una pianta NGT, ottenuta in coltura cellulare di laboratorio, non nasce da questo tipo di selezione: rischia quindi di non essere classificabile né come varietà nuova né come clone di una varietà esistente, restando semplicemente fuori mercato a prescindere dalla sicurezza o dall’utilità agronomica del risultato
Regolamento 2026/471Solo i vitigni identificati in una specifica “varietà” possono fregiarsi del nome varietale tradizionale (Pinot Nero, Riesling, etc.)In caso le nuove piante ottenute con pratiche NGT possano entrare a far parte della categoria di “materiale eterogeneo”, non potranno comunque fregiarsi del nome varietale tradizionale.

A questo caos legislativo, si somma un rischio ben più grande per i produttori di vino in Italia che riguarda i brevetti. Come detto sopra, gli organismi NGT sono pienamente brevettabili pur senza obbligo di rendere pubblici i metodi per rilevarli, e sarà quindi del coltivatore, e non dell’impresa titolare del brevetto, l’onere di dover dimostrare in tribunale di non aver utilizzato una pianta protetta in caso di denunce per contraffazione. Nel caso del settore vitivinicolo, c’è un aggravante specifico: chi coltiva oggi una varietà tradizionale – un Sangiovese, un Nebbiolo, un Trebbiano, etc. – potrebbe trovarsi accusato di violazione di un brevetto su un tratto genetico che l’azienda titolare dichiara presente anche nella sua pianta “naturale”, semplicemente perché quel tratto esiste in natura o è comparso per selezione massale7 nel corso di generazioni. Lo stesso studio di Reinhardt e Monaco ricorda che la Direttiva Europea 98/44/CE sulle invenzioni biotecnologiche esclude dalla brevettabilità i processi essenzialmente biologici come l’incrocio e la selezione, ma continua a permettere il brevetto su tratti genetici isolati o ottenuti con processo tecnico, una distinzione sottile che nella pratica ha già prodotto casi controversi, come i brevetti Carlsberg su un orzo con variazioni genetiche di origine naturale.

Carlsberg e Heineken hanno ottenuto dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) diversi brevetti — tra cui EP2373154, concesso nel 2016 — su varietà di orzo con una mutazione genetica che riduce il dimetil solfuro, responsabile di uno sgradevole retrogusto di mais bollito nella birra. La mutazione non era stata introdotta con l’ingegneria genetica, ma ottenuta accelerando artificialmente la mutagenesi casuale tipica del miglioramento genetico convenzionale – la stessa tecnica usata da decenni nei vivai. Un’alleanza di 35 organizzazioni, coordinata dalla campagna “No Patents on Seeds!”, ha presentato opposizione sostenendo che si trattasse di un processo essenzialmente biologico e quindi non brevettabile. L’8 giugno 2021 la Commissione di Ricorso Tecnica dell’EPO (decisione T 0420/19) ha respinto il ricorso e confermato la validità del brevetto, senza risolvere la questione di fondo sulla brevettabilità di piante ottenute per selezione convenzionale. Nel frattempo, il duopolio Carlsberg-Heineken può imporre ai propri fornitori di coltivare esclusivamente l’orzo brevettato, profittando sia dalla vendita della birra sia dalla coltivazione stessa – un caso concreto, richiamato anche da Reinhardt e Monaco, di come un brevetto su un tratto genetico “naturale” possa tradursi in un controllo di mercato lungo tutta la filiera.

Gli emendamenti che avrebbero potuto limitare questo rischio per la vite, restringendo la portata dei brevetti ai soli organismi effettivamente ottenuti in laboratorio, o spostando l’onere della prova sul detentore del brevetto, sono stati bocciati dalla maggioranza degli eurodeputati nel voto finale sul Regolamento NGT del 17 giugno.

Una “falsa soluzione” che il mondo del vino conosce già

Non è la prima volta che il settore vitivinicolo si trova ad assorbire un’innovazione tecnica o normativa presentata come risposta ai suoi problemi strutturali – cambiamento climatico, pressione dei parassiti, calo dei consumi – senza che vengano toccati i rapporti di potere che quei problemi hanno in parte generato.

Le Denominazioni di Origine Controllata prima, la certificazione biologica poi, e infine quella biodinamica, sono nate – o sono state progressivamente piegate – per garantire un legame con il territorio o con pratiche più sostenibili, ma nei fatti hanno finito per offrire all’agro-industria uno spazio di riorganizzazione che le ha permesso di continuare a concentrare terra e mercato, mantenendo però l’etichetta di un prodotto “tipico” o “ecologico”. I disciplinari delle denominazioni vengono scritti nei consorzi a maggioranza da chi produce di più, e tendono a premiare l’omologazione enologica in cantina rispetto al lavoro reale in vigna e al territorio.

La vicenda NGT nel mondo del vino rischia di ripetere lo schema con una torsione ulteriore: se le certificazioni precedenti imponevano almeno un’etichetta – leggibile, contestabile, oggetto di battaglie politiche da parte dei movimenti contadini e del vino naturale – la deregolamentazione degli OGM crea la categoria NGT1 per essere invisibile al consumatore finale. E mentre il settore discute se e come far rientrare queste piante nei propri registri varietali, la revisione delle norme di mercato del vino attualmente in discussione a Bruxelles insegue lo stesso obiettivo dichiarato – rendere il comparto “più competitivo” davanti al calo dei consumi – con strumenti che rischiano, ancora una volta, di assecondare la concentrazione di terra, capitali e potere contrattuale lungo la filiera invece di correggerla.

Il regolamento NGT introduce peraltro un’ulteriore contraddizione che riguarda direttamente anche il biologico: la contaminazione accidentale o “tecnicamente inevitabile” da NGT1 non farà perdere la certificazione bio ai prodotti contaminati: una previsione che a conti fatti scarica il rischio della coesistenza sulle spalle di chi non ha scelto di utilizzare queste tecniche.

Le raccomandazioni

  1. Costruire un’alleanza esplicita tra le associazioni del vino naturale e le organizzazioni contadine. I due mondi condividono lo stesso interesse concreto: mantenere in circolo vitigni, sementi e materiale di propagazione non brevettati, saperi trasmessi da produttore a produttore e un legame reale – non certificato a tavolino – con il territorio. Il sistema sementiero contadino ha già maturato strumenti giuridici e politici (scambio di materiale non commerciale, registri contadini, opposizione ai brevetti) che il mondo del vino naturale può utilizzare e rafforzare, mentre porta in dote la propria capacità di comunicazione diretta con i consumatori.
  2. Spingere i Comuni e le Regioni a proporre la delibera per diventare enti locali liberi da nuovi OGM/TEA. Anche in assenza di un divieto nazionale per le NGT1, gli enti locali possono adottare delibere che impegnano il territorio – mense pubbliche, sperimentazioni in campo aperto, filiere locali – a restare fuori dai nuovi OGM, sul modello già proposto dall’Associazione Rurale Italiana e dal Centro Internazionale Crocevia. È uno strumento concreto e replicabile anche nei territori vitivinicoli, a partire dai Comuni delle denominazioni più esposte.
  3. Chiedere che i disciplinari di produzione IGT, DOC o DOCG escludano esplicitamente le varietà NGT, o quantomeno impongano tracciabilità ed etichettatura volontaria, indipendentemente da quanto previsto a livello UE per il consumatore finale. Un disciplinare può essere più restrittivo della norma europea, ed è lo strumento più diretto a disposizione dei consorzi di tutela per proteggere il legame varietà-territorio che la nuova norma indebolisce.
  4. Sostenere i piccoli vivaisti viticoli e i selezionatori indipendenti di fronte al rischio di contenzioso brevettuale, anche attraverso l’adesione a reti europee di sementi e materiale di propagazione libero da brevetti, e chiedendo che l’onere della prova in caso di contaminazione ricada su chi detiene il brevetto, non su chi lo subisce.
  5. Tenere aperti i fronti legali e istituzionali già in campo: sostenere eventuali ricorsi di Stati membri alla Corte di Giustizia UE contro il regolamento, seguire da vicino la revisione delle norme sul materiale di propagazione vegetale (PRM) – dove si deciderà anche la sorte giuridica delle viti NGT – e mantenere alta l’attenzione sulle sperimentazioni in campo aperto nei territori vitivinicoli.


1 In natura non esiste un confine netto tra una pianta e l’altra: è la legge a stabilire, tramite soglie e criteri convenzionali, quando una differenza genetica o fenotipica basta a far scattare un nuovo nome commerciale.

2 Il Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio introduce il regime di privativa comunitaria per i ritrovati vegetali. Si tratta dello strumento giuridico dell’Unione Europea volto a garantire una tutela uniforme della proprietà intellettuale per le nuove varietà vegetali in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea.

3 Il riferimento tecnico sono le Guidelines for the Conduct of Tests for Distinctness, Uniformity and Stability, UPOV, documento TG/50/9, approvate nel 2008

4 La Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, adottata il 9 aprile 1968, è l’atto normativo fondamentale dell’Unione Europea che disciplina la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. Il suo scopo principale è garantire che i produttori europei abbiano accesso a piante di vite sane, identificate e di elevata qualità genetica e sanitaria, eliminando le barriere commerciali all’interno del mercato unico.

5 Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 disciplina la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in Italia.

6 Il Regolamento (UE) 2026/471 è la recentissima riforma del settore vitivinicolo approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Questo testo modifica parzialmente l’OCM 1308/2013 inserendo nuove regole di mercato e di etichettatura. Tuttavia, come evidenziato da Reinhardt e Monaco, questa recente riforma non prevede una specifica e speculare deroga per i vini da materiale eterogeneo, e quindi il corto circuito resta irrisolto.

7 La selezione massale è il metodo tradizionale di propagazione della vite che consiste nello scegliere le piante migliori all’interno di un vigneto per prelevare il legno (marze) da usare per nuove piantagioni. I suoi scopi principali sono mantenere la biodiversità genetica, preservare i vitigni tipici e adattare meglio le viti al clima e al suolo.