I commenti di ARI al questionario inviato dalla Commissione Europea su “NBT/NGT”

Comunicato Stampa ARI – Associazione Rurale Italiana

8 gennaio 2020

La Commissione europea, a seguito delle decisioni prese dal Consiglio – “ Decisione (UE) 2019/1904 del Consiglio dell’8 novembre 2019 che invita la Commissione a presentare uno studio alla luce della sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-528/16 concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell’Unione e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio” ha inviato agli Stati membri una bozza di questionario che gli Stati membri devono commentare entro il 15 gennaio 2020. La materia a livello europeo è di pertinenza dell’Agricoltura, Ambiente e Salute.
Di seguito i commenti di ARI Associazione Rurale Italiana al questionario. Riteniamo molto rilevante che il Governo risponda in modo urgente sui commenti che intende portare alla bozza di questionario che – avvertiamo – sarà la base per autorizzare la produzione e la messa in commercio dei prodotti delle “nuove tecniche genomiche – NGT”.

  1. Definizione di nuove tecniche di modificazione genetica. E’ importante mantenere il vocabolario concordato e legalmente definito (Definizione di un OGM nell’articolo 2 della direttiva 2001/18) – “organismo geneticamente modificato” – e rigettare il tentativo di usare un nuovo vocabolo per imporre una nuova definizione degli “OGM” più restrittiva. La Commissione nel testo della bozza del questionario intende limitare le tecniche genomiche solo a quelle che modificano “il materiale genetico di un organismo” mentre la direttiva 2001/18 si riferisce “a un organismo geneticamente modificato”, cioè a l’insieme di tale organismo. Il riferimento al solo “materiale genetico
    modificato” eviterebbe di considerare molti rischi (salute, ambientali e/o socio-economiche). Di fatto renderebbe più difficile – se non impossibile – l’implementazione della decisione della Corte di Giustizia europea, eliminando con discrezione una moltitudine di parametri fondamentali per distinguere alcuni nuovi OGM.
  2. La Commissione limita arbitrariamente le “nuove tecniche genomiche” a quelle che “sono emerse o sono state sviluppate a partire dal 2001”. Nel proporre di limitare il suo studio alle sole tecniche sviluppate dopo il 2001, la Commissione non tiene conto degli OGM non transgenici sviluppati già alcuni anni prima del 2001 e ottenuti attraverso tecniche di modificazione genetica che non
    prevedono l’uso dell’ingegneria genetica ma che non sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2001/18. Pertanto il questionario non soddisfa all’intera richiesta del Consiglio.
  3. Valutazione dei rischi. La Commissione deve precisare che tipo di risposte si aspetta dall’Agenzia Europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la bozza di questionario non lo fa.
  4. Attuazione e applicazione della legislazione. Chiedendo agli Stati se hanno adottato misure e adattato le loro tecniche di ispezione e di valutazione per applicare la sentenza della Corte di giustizia europea, la Commissione sta cercando di far sostenere l’onere della tracciabilità agli Stati membri trasferendo così l’obbligo dell’applicazione della sentenza della Corte di giustizia europea, trasferisce così anche la responsabilità per le proprie mancanze in relazione alla mancata applicazione di tale sentenza. Gli Stati membri avevano chiesto alla Commissione nel 2018 di prendere l’iniziativa per definire le misure da adottare per l’applicazione di tale sentenza, in particolare le indicazioni sulle tecniche di modificazione genetica interessate e protocolli di ispezione uniformati al fine di impedire l’applicazione di questa sentenza in modo non armonizzato nei diversi Stati, in contraddizione con il rispetto delle regole della mercato unico, che è di competenza esclusiva della Commissione. Pertanto gli Stati dovrebbero chiedere alla Commissione di adempiere prima ai propri obblighi in modo che possano a loro volta adempiere alle proprie responsabilità, in particolare rispondendo favorevolmente alla proposta del Comitato di esperti europei sulla Tracciabilità degli OGM (ENGL) di aggiornare i protocolli sviluppati per distinguere e identificare gli OGM transgenici in modo che possano essere applicati ai nuovi OGM.
  5. Sfide e preoccupazioni. Le sfide e le preoccupazioni non saranno le stesse se i nuovi OGM saranno regolamentati o se saranno esentati dagli obblighi stabiliti dalle norme in vigore sugli OGM. Le domande di questo capitolo della bozza di questionario devono quindi essere poste per ognuna di queste due ipotesi. Le domande poste dal questionario riguardano esclusivamente i settori industriali e le PMI o la società “nel suo complesso”. L’approccio “generale” è “generale”, ma ignora gli agricoltori, in particolare la loro autonomia o la loro dipendenza dal settore industriale, ignora il biologico e le altre produzioni agricole sotto i segni della qualità (DOP, IGP…), in particolare la loro credibilità per quanto riguarda i rischi di contaminazione involontaria da parte di OGM “nascosti” o “invisibili”. Ignora anche i consumatori, compresa la loro libertà di scelta e il loro diritto all’informazione.

Contatti:

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Per scaricare il pdf della Decisione (UE) 2019/1904 del Consiglio dell’8 novembre 2019 clicca qui.

Qui il link alla sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-528/16.