E’ in corso un tentativo per negare il diritto alla risemina di varietà certificate

Comunicato Stampa ARI – Associazione Rurale Italiana

Informativa diritti contadini – 28 settembre 2019

Non vi fate ingannare.
È tempo di preparare i campi per le semine. E di preparare la propria semente da quanto si è raccolto nell’annata precedente. Tutti sanno che sono almeno 14 mila anni che i contadini e le contadine esercitano questo diritto.
Notizie di stampa ci hanno però allarmato. Così come notizie che ci vengono direttamente dai campi: ancora una volta in maniera distorta alcune imprese sementiere presenti sul mercato italiano fanno circolare la voce che ‘È vietato riseminare il raccolto da varietà certificate” (ovvero quelle comprate sul mercato e cartellinate).
Ma ecco come stanno veramente le cose.

Il REGOLAMENTO (CE) N. 2100/94 del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali
Dice, da un quarto di secolo:

Art.14 – Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali 1. In deroga all’articolo 13, paragrafo 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
Se la versione italiana così pubblicata in gazzetta sembra confusa, una più attenta traduzione dal testo base di riferimento è molto più chiara: “… di materiale di moltiplicazione di una varietà protetta da diritti (di ottenzione) di una varietà vegetale diversa da una varietà ibrida o sintetica.”
Sempre lo stesso articolo 14, poco più in basso recita con precisione “…i piccoli agricoltori non sono tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare; per piccoli agricoltori si intendono etc.”

Inoltre il Regolamento CE N. 1768/95 del 24 luglio 1995 che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento 2100/94 torna sulla questione ancora con più chiarezza.

Infatti dispone, all’art 7, la definizione di “Piccoli agricoltori – 1 . Una superficie sulla quale vengono coltivati vegetali ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino del regolamento di base, è una superficie piantata ai fini di una coltura e di un raccolto regolari…” e stabilisce che la dimensione aziendale ne sia il riferimento. Ma non solo, sempre lo stesso articolo continua “3. Fatto salvo il disposto dell’articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino, primo sottotrattino del regolamento di base, nel caso di altre specie vegetali (articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino, secondo sottotrattino del regolamento di base) sono considerati agricoltori quei piccoli agricoltori che…” (seguono dettagliate e lunghe specifiche in cui rientra la maggioranza delle aziende agricole italiane, poiché circa il 70% delle aziende ha una dimensione inferiore ai 5 ettari).

In base al quadro giuridico vigente, i contadini hanno diritto a riseminare il proprio raccolto liberi da qualsiasi tipo di obbligo.

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A questo link è possibile scaricare il formato pdf del comunicato stampa